Quali sono le differenze rispetto al welfare aziendale? Quali sono le scadenze previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in materia di welfare? Scopriamolo nell’articolo di oggi!
Se con l’espressione welfare aziendale si identificano le iniziative attivabili dalle imprese, in modo volontario unilaterale e senza negoziazione, con welfare contrattuale (o negoziale) si indicano i beni e i servizi che le aziende sono tenute a mettere a disposizione dei collaboratori in base a quanto previsto dai CCNL o dagli accordi individuali.
Il rinnovo del CCNL Metalmeccanico Industria - valido per il quadriennio 2021-2024 e siglato da Federmeccanica – Assistal, CGIL, CISL e UIL – prescrive che le aziende aderenti mettano a disposizione dei loro dipendenti 200€ in strumenti di welfare entro il 1° giugno di ogni anno (e che siano utilizzati entro il 31 maggio dell’anno successivo).
Anche il Contratto Collettivo Metalmeccanico PMI di Cifa e Confsal - in vigore fino al 2023 – prevede quote annue di 200€ in strumenti di welfare.
Il Metalmeccanico era stato il primo CCNL a introdurre l’obbligo di welfare contrattuale: nel 2017 erano previsti 100€ annui in strumenti di welfare, che salivano in modo graduale, passando a 150€ annui nel 2018 e arrivavano a 200€ nel 2019.
L’accordo del 2021 è dunque una conferma della volontà dichiarata delle parti coinvolte di fornire un supporto al potere d’acquisto dei dipendenti metalmeccanici.
I servizi di welfare sono defiscalizzati, così come previsto dagli Articoli 51 e 100 del TUIR.
Alcuni esempi?
L’ultima soluzione proposta, il buono acquisto (che può essere chiamato anche buono regalo, buono shopping o buono spesa) è una soluzione particolarmente rapida, semplice, versatile e apprezzata, sia dai collaboratori che dalle aziende.
Per le imprese, è importante sottolineare la possibilità di attivare i buoni regalo da mettere a disposizione dei collaboratori in tempi brevi; per questa ragione rappresentano la scelta ideale per rispettare i tempi previsti dalle disposizioni dei contratti collettivi in materia di welfare.
I dipendenti apprezzano l’ampia libertà di scelta rispetto all’utilizzo e la sua capacità del buono acquisto di adattarsi ai cambiamenti e alle nuove tendenze.
La quota di benefit di welfare erogabile dalle aziende che non concorre a formare il reddito da lavoro è fissata a 258,23€ dall’articolo 51 comma 3 del TUIR.
Che si tratti di welfare aziendale o contrattuale, l’obiettivo di questo tipo di programmi è mettere a disposizione dei collaboratori servizi volti al miglioramento della qualità della vita.
Sostenendo il loro potere d’acquisto, le imprese sono in grado di dare vita a un circolo virtuoso che alimenta maggiore benessere, motivazione, soddisfazione e performance.
Nel caso in cui la scelta di attivare iniziative di welfare non sia limitata agli adempimenti previsti dagli specifici CCNL che le prevedono, ma faccia parte di un piano più ampio per il benessere aziendale, esiste un’alternativa alle soluzioni citate in precedenza.
L’attenzione e la vicinanza alle esigenze dei collaboratori, con il sostegno al loro potere d’acquisto e al benessere, si concretizzano in un miglioramento del clima lavorativo, dei livelli di motivazione, collaborazione e performance.
La maggiore soddisfazione rispetto al ruolo svolto ha poi un forte impatto sull’immagine aziendale, aumentando la capacità di attrarre i migliori talenti in fase di recruiting e fidelizzando dipendenti e clienti.
Nell’articolo di oggi, abbiamo parlato di welfare contrattuale, dedicando un piccolo focus al CCNL Metalmeccanico e alle soluzioni efficaci e defiscalizzate per rispettare le scadenze previste.
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